LA FIGURA DEL DIETISTA
IL DIETISTA IN ITALIA
Secondo le normative vigenti (profilo professionale D.M. 744 del 1994) il dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente.
Il dietista, oggi, in Italia è una figura professionale conforme alle direttive della CEE e alla definizione dell’EFAD grazie all’impegno dell’ANDID con le Istituzioni italiane e gli Organismi rappresentativi della professione a livello Europeo ed Extraeuropeo.
IL DIETISTA IN EUROPA
La Federazione delle Associazioni dei Dietisti Europei (EFAD) ha definito il dietista “Una persona con una qualifica legalmente riconosciuta in nutrizione e dietetica che applica la scienza della nutrizione all’alimentazione e all’educazione di gruppi di persone e di individui sia in stato di salute, sia di malattia”.
PROFILO PROFESSIONALE
MINISTERO DELLA SANITÀ
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIETISTA
VISTO l’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, recante:<< Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
RITENUTO che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministero della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
RITENUTO di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
RITENUTO di individuare la figura del dietista;
VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;
VISTA la nota, in data 30/09/94 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento
ARTICOLO 1
1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: Il dietista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione della politiche alimentari, nel rispetto della norma vigente.
2. Gli specifici atti di competenza sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico – educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;
3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero – professionale.
ARTICOLO 2
1. Con decreto del Ministero della Salute è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.
ARTICOLO 3
1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
ARTICOLO 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 3 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, e’ fatto obbligatorio a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, lì 14 Settembre 1994
IL MINISTRO